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MATRIMONIO RELIGIOSO
PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
LA DENUNCIA DI NASCITA
Il CODICE FISCALE
LA TESSERA SANITARIA
ASSEGNI DI MATERNITA'
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
CORSI E GRUPPI PER GENITORI
ASTENSIONE DAL LAVORO
ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO E CONGEDI PER LA CURA DEI FIGLI
SEPARAZIONE E DIVORZIO
CONSULENZA LEGALE
CERCARE E GESTIRE LA CASA
ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
CORSI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA
PERDERE IL BAMBINO
PER AVERE UN BAMBINO
DOPO IL PARTO
LA SCELTA DEL PEDIATRA
VACCINAZIONI
ASSOCIAZIONI
CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI
FECONDAZIONE ASSISTITA
ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
AFFIDO FAMILIARE  
ADOZIONI A DISTANZA
LA FAMIGLIA IMMIGRATA
LA FAMIGLIA IN DIFFICOLTA’
MEDIAZIONE FAMILIARE
TERAPIA FAMILIARE  
CONSULENZA EDUCATIVA 
TERAPIA FAMILIARE
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE
ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI
PRESTITO SULL'ONORE
UN ANNO IN FAMIGLIA
CONSULTORI GIOVANI
PROGETTI PER ADOLESCENTI
CENTRI DI AGGRAGZIONE GIOVANILE

DOPOSCUOLA

           

 

MATRIMONIO RELIGIOSO         

Il matrimonio religioso concordatario, che ha valore religioso e civile, e quello solamente religioso debbono essere celebrati nella parrocchia di appartenenza di uno dei due fidanzati o in quella che diventerà la loro parrocchia.
Per celebrare il matrimonio in altro luogo occorre il nullaosta delle parrocchie di appartenenza.
Per effetto delle leggi concordatarie, il matrimonio religioso ha anche valore civile se al termine della cerimonia religiosa il sacerdote officiante darà lettura di alcuni degli articoli che contrassegnano la cerimonia civile e l'atto di matrimonio viene trascritto allo stato civile.
Nel caso l'atto non venga trascritto allo stato civile il matrimonio avrà valore solo per la Chiesa, per lo Stato infatti, una coppia convivente che ha contratto solo matrimonio religioso è equiparata a una convivenza di fatto. La quasi totalità dei matrimoni religiosi è di tipo concordatario.
Qualora gli sposi abbiano concordato il regime di separazione dei beni, la scelta dovrà essere comunicata al parroco che la riporterà nell'Atto di matrimonio.
Prima di concedere l'autorizzazione alla celebrazione del matrimonio religioso, la Chiesa richiede di verificare la professione di fede dei due sposi e le basi della loro scelta.
Per questo le parrocchie organizzano dei corsi di preparazione al matrimonio la cui frequenza è obbligatoria e gratuita.
I fidanzati possono decidere di seguire il corso in una delle parrocchie di provenienza oppure in una terza a scelta.
Al termine, viene rilasciato l'attestato di frequenza che rientra tra i documenti necessari per la celebrazione religiosa.
Contrariamente a quello che avviene per il rito civile, il matrimonio religioso necessita infatti di un maggior numero di documenti come ad esempio i certificati di battesimo e di cresima e anche di pubblicazioni religiose da affiggere per 8 giorni nella Parrocchia dove si terrà il matrimonio.
Per quanto riguarda il matrimonio religioso, la chiesa impone delle restrizioni: non è permesso sposarsi durante l'Avvento e la Quaresima a meno di deroghe specifiche.
Per la cerimonia è necessaria la presenza di testimoni, per la legge è sufficiente uno a testa, ma la tradizione ne concede fino a due, scelti almeno due mesi prima della data delle nozze
Il compito dei testimoni si risolve nel firmare l'atto di matrimonio che, insieme alla firma degli sposi, sancisce la legalità dell'evento.
I non cattolici possono celebrare il matrimonio secondo il loro rito, purché il loro culto sia ammesso nello Stato. In questo caso il ministro del culto celebra le nozze dopo aver ottenuto l'autorizzazione dall'ufficiale di stato civile, al quale trasmetterà l'atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile. Per l'eventuale annullamento non si applicano le leggi religiose, ma soltanto quelle dello Stato italiano.          
A celebrarlo è un ufficiale di stato civile, sindaco o assessori comunali ma non solo, qualunque cittadino eleggibile può celebrarlo, per delega del sindaco, in base al DPR n. 396 del 3 novembre 2000.
Sia che si scelga di sposarsi davanti a un ufficiale di stato civile che di fronte a un sacerdote le cose non cambiano: entrambe le forme conferiscono ai coniugi i medesimi diritti e i medesimi doveri.
La celebrazione del matrimonio civile è di solito breve e si svolge in una sala del Municipio.
I due sposi si presentano nel giorno prestabilito all'ufficiale di stato civile. Questi, indossando una fascia tricolore, legge agli sposi e ai testimoni (che devono essere due) gli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono gli sposi con il matrimonio. Avviene poi lo scambio degli anelli e tutto si conclude con la firma dell'atto di matrimonio da parte della coppia e dei testimoni (che debbono ricordare di portare documenti validi).
E' in questo momento che gli sposi possono, se non lo hanno già fatto al momento della richiesta delle pubblicazioni, dichiarare di scegliere il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Nel matrimonio civile ha una certa importanza la puntualità: se in Chiesa solitamente l'intera mattinata è dedicata ad una sola cerimonia di nozze, in municipio possono susseguirsi diverse celebrazioni.
Il matrimonio civile rappresenta oggi l'unica scelta possibile per coloro che, dopo un matrimonio religioso abbiano scelto di divorziare ma senza ottenere l'annullamento della Sacra Rota.
Per le minori e i minori che abbiano compiuto i 16 anni è necessario presentare decreto di autorizzazione al matrimonio emesso dal tribunale dei Minorenni di Bologna.
Il matrimonio di cittadini italiani celebrato all'estero, perché abbia valore in Italia, deve essere trascritto nei Registri dello Stato Civile del comune di ultima residenza degli sposi. Per procedere alla trascrizione dell'atto, gli sposi devono rivolgersi all'autorità consolare italiana all'estero, per la traduzione e legalizzazione dello stesso.
Secondo la legge italiana, il matrimonio celebrato davanti al Console all'estero equivale al matrimonio celebrato davanti all'ufficiale di stato civile in Italia.
Un/una italiano/a che sposa uno straniero può acquistare la cittadinanza del coniuge se la legislazione del paese di provenienza del coniuge lo consente, pur continuando a mantenere la propria. In questo caso avrà la doppia cittadinanza.
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PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Chi intende contrarre matrimonio, deve richiedere le pubblicazioni di matrimonio all'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza di uno dei due sposi indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio. La documentazione necessaria verrà acquisita d'ufficio dall'ufficiale di stato civile.
La richiesta deve essere fatta da entrambe gli sposi.
In tale sede verrà scelto il regime patrimoniale della futura famiglia (separazione dei beni o comunione) e fissata la data del matrimonio civile. Le pubblicazioni vanno fatte anche in caso di matrimonio religioso: in tal caso le richiesta di pubblicazione è redatta dal parroco o altro ministro di culto.
Le pubblicazioni restano esposte per otto giorni, e sono valide sei mesi: se il matrimonio non viene celebrato entro 180 giorni è necessario ripetere la richiesta.
Per chi decide di sposarsi all'estero (con uno straniero o con un italiano), se il matrimonio viene celebrato presso l'autorità consolare italiana, la pubblicazione deve essere fatta anche in Italia nel proprio comune di residenza. Se il cittadino non ha la residenza in Italia, la pubblicazione verrà affissa nel comune dell'ultimo domicilio.
Per le pubblicazioni di matrimonio è richiesta l'imposta di bollo di 10 Euro.      
                         
             
                                   •           Copia integrale atto di matrimonio;
                                   •           Denuncia nascita e morte;
                                   •           Celebrazioni matrimoni civili;
 
L'ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali ha prodotto negli ultimi anni in Italia e nella nostra regione uno scenario inedito dal punto di vista dell'integrazione matrimoniale.

Matrimonio misto e fra stranieri in Italia
L'articolo 116 del Codice Civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
Tuttavia, un matrimonio valido in Italia, fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, non è necessariamente valido anche nello Stato di appartenenza dello straniero.
La situazione dei figli di un matrimonio misto è molto particolare. Infatti già dalla nascita possono godere della doppia cittadinanza trasmessa per "diritto di sangue" da parte dei genitori, se la legge dei paesi di appartenenza lo prevede. Se lo stato in cui avviene la nascita concede la cittadinanza per " diritto di suolo" avranno anche la cittadinanza di quello stato.
Se gli stati di appartenenza dei genitori di un bimbo nato in Italia concedono la cittadinanza solo "per diritto di suolo" affinché il bambino non risulti apolide, acquista la cittadinanza italiana.
La documentazione occorrente per i matrimoni di stranieri comunitari ed extracomunitari, è una dichiarazione di nulla-osta, rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta , nel caso di cittadini stranieri extra comunitari deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio; in mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio.     
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LA DENUNCIA DI NASCITA       
              
La denuncia di nascita è obbligatoria e va fatta indistintamente da uno dei genitori, entro tre giorni dalla nascita, presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o della Casa di cura dove e' avvenuto il lieto evento o entro dieci giorni dall'evento, presso l'ufficio di Stato civile del Comune in cui è avvenuta la nascita o quello di residenza dei genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la denuncia va fatta presso il Comune di residenza della madre. Se i genitori non sono coniugati, per la denuncia è necessaria la presenza di entrambi.
In alternativa ai genitori, la denuncia di nascita può essere fatta da un procuratore speciale, o dal medico o l'ostetrica o altra persona che abbia assistito al parto (eventualmente rispettando il desiderio della madre di non essere nominata).
I genitori stranieri che non hanno la residenza legale in Italia devono effettuare comunque la denuncia di nascita, la quale non dà diritto all'iscrizione automatica del bambino nell'anagrafe della popolazione residente ma consente di chiedere il certificato e l'estratto di nascita.
La denuncia di nascita può essere fatta anche dopo i dieci giorni ma in questo caso i genitori devono giustificare il ritardo che viene segnalato da parte dell'ufficiale di stato civile alla Procura della Repubblica.
I figli di cittadini italiani, anche se nati all'estero ed eventualmente in possesso di un'altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Inoltre, poiché il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene cittadino, anche la nascita di questi figli deve essere registrata in Italia.

Nomi
Al neonato si possono attribuire fino a tre nomi che lo accompagneranno per tutta la vita e che contrariamente al passato compariranno sempre sui suoi documenti; non si può attribuire al figlio il nome del padre o di un fratello o sorella viventi, oppure nomi indicanti località o nomi "imbarazzanti".
Per quanto riguarda il cognome, il figlio nato all'interno del matrimonio acquista il cognome del padre; il figlio naturale, se viene riconosciuto contemporaneamente da entrambe i genitori, prende il cognome del padre per uniformità con le regole della famiglia legittima; se viene riconosciuto solo dal padre prende il suo cognome, se solo dalla madre prende il cognome di lei; ma se dopo essere stato riconosciuto dalla madre viene riconosciuto anche dal padre sarà il tribunale dei minori a stabilire se il figlio deve portare il cognome del padre, della madre o di entrambi.       
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Il CODICE FISCALE       
              
Agenzia delle Entrate   via Verri 25    0376 248679/ 375011         
              
Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. L'unico valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.
Per il rilascio è necessario un documento di riconoscimento; per gli stranieri, occorre passaporto o permesso di soggiorno. Per i neonati basta il certificato di nascita o la relativa autocertificazione del genitore.
L'attribuzione del numero di codice fiscale può essere effettuata, oltre che dagli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, anche dai Comuni (per i neonati, entro sessanta giorni dalla nascita) e dai Consolati (per chi risiede all’estero), se collegati al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria (informazioni dal Ministero dell’Economia e delle Finanze).
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LA TESSERA SANITARIA          
              
Asl via Trento 6, 0376 3341         
              
La Tessera sanitaria è un documento che contiene i dati anagrafici dell’assistito ed il codice fiscale, e può essere utilizzata nei Paesi dell’Unione europea per ricevere l’assistenza sanitaria gratuita ed effettuare la scelta del pediatra. Per ricevere la tessera sanitaria è necessaria l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, che si effettua presentandosi allo sportello dell'A.U.S.L. di riferimento per residenza muniti di certificato di nascita (o autocertificazione) e codice fiscale del bambino: il rilascio della tessera è immediato.
Nel caso la richiesta venga inoltrata da terzi sono necessari il codice fiscale del bambino, il certificato di nascita e la delega del genitore con fotocopia del documento di identità e della tessera sanitaria dello stesso.
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ASSEGNI DI MATERNITA'         
              
Assegno di maternità gestito dall'Inps
La legge finanziaria 2000 ha previsto un'indennità di maternità di sostegno per le lavoratrici meno tutelate dalle norme vigenti.
È una prestazione che spetta alle madri residenti, cittadine italiane, o comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, per i figli nati o adottati, o in affidamento pre adottivo dopo il 1° luglio 2000, per un importo massimo di € 1747,82 per le nascite avvenute nel 2005 e di € 1777,53 per le nascite avvenute nel 2006 (in base alla circolare INPS n. 47 bis del 23/03/06 la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per l’anno 2006, è pari a 1,7%)
La somma è corrisposta per intero a chi non ha diritto ad alcuna prestazione, o per differenza nei confronti di chi fruisce già di tutela, ma in misura inferiore.

Le condizioni
La corresponsione dell'assegno scatta quando si verifica uno dei seguenti casi:

  • La lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove e i diciotto mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino
  • Ex lavoratrice (disoccupata) purché tra la data della perdita del diritto a prestazione previdenziali e la data di nascita o d'ingresso del minore non siano trascorsi più di nove mesi
  • La lavoratrice che ha interrotto il rapporto di lavoro (sia per licenziamento che per dimissioni)
  • durante il periodo di gravidanza, purché abbia tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino

La domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda all'INPS entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento pre adottivo, altrimenti ne perde il diritto.

Assegno di maternità gestito dai Comuni
É una prestazione che spetta alle madri cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, residenti in Italia, per i figli nati dal 2 luglio 1999 in poi. In base alla circolare INPS n. 47 bis del 23/03/06 l'importo dal 1° gennaio 2006 è pari a € 288,75 mensili per cinque mesi.
L'assegno spetta alla donna che: non ha diritto ad alcuna indennità di maternità ad altro titolo (nel caso in cui fruisca di un'indennità di maternità di importo inferiore a € 288,75 mensili può esserle riconosciuto per la differenza) e il cui nucleo familiare di appartenenza non abbia valori economici e patrimoniali superiori a determinati tetti.
Tali valori sono calcolati in base ai criteri stabiliti dall' ISEE. L'assegno va chiesto al Comune di residenza e viene pagato dall'INPS.
La legge finanziaria 2000 ha esteso la prestazione alle residenti cittadine comunitarie ed extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno.
Dal 2 luglio 2000 spetta per ogni figlio nato (esempio: parto gemellare spettano due assegni) o per ogni minore adottato o in affidamento pre adottivo dalla stessa data.

La domanda
Per ottenere l'indennità l'interessata deve presentare domanda al Comune di residenza entro sei mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento pre adottivo altrimenti ne perde il diritto.             
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ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE          
 
Assegni per il nucleo familiare con almeno tre figli minori

In attuazione della legge 448 del 1998 e con effetto dal 1 gennaio 1999, i Comuni concedono un assegno familiare in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti di età inferiore ai 18 anni ed in possesso di limitate risorse economiche. La domanda per l'assegno deve essere presentata in carta semplice, entro sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore nella famiglia che lo riceve, alla sede dell'INPS competente per il territorio di residenza.
L'assegno sarà erogato dall'INPS, previo accertamento che il beneficio non sia già stato concesso.

Assegni per il nucleo familiare INPS (assegni familiari)

E' una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge.
Tale beneficio può essere richiesto da tutti i lavoratori dipendenti, dai disoccupati, dai lavoratori in mobilità, dai cassintegrati, dai soci di cooperative, dai pensionati, dai lavoratori parasubordinati (coloro che sono iscritti alla gestione separata - L. 335/1995).

L'assegno può essere richiesto da un solo componente del nucleo familiare per:

  • il richiedente dell'assegno;
  • il coniuge non legalmente separato;
  • i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge);
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro;
  • i nipoti, di età inferiore a 18 anni, a carico di  un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno dei nonni;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali (minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).

La domanda deve essere presentata:

  • al datore di lavoro dalla generalità dei lavoratori dipendenti ed ex lavoratori dipendenti pensionati.
  • direttamente alla sede INPS competente per territorio dai lavoratori dipendenti in distacco sindacale o di aziende fallite o cessate, dai lavoratori addetti ai servizi domestici o familiari, dai lavoratori agricoli dipendenti, dai lavoratori parasubordinati.
  • direttamente all'INPS competente per territorio per l'autorizzazione, quando la prestazione è richiesta per i figli di separati, divorziati, o i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, i fratelli, le sorelle, i nipoti, i familiari inabili per i quali non sia già documentata l'invalidità al 100%, i familiari residenti all'estero.

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CORSI E GRUPPI PER GENITORI         
              
Molte realtà (Centri per le famiglie, la scuola, associazioni ed enti...) promuovono e ospitano gruppi di genitori che si organizzano per incontrarsi e confrontarsi su uno stesso problema o una stessa esperienza familiare: genitori soli, genitori affidatari, genitori separati, gruppo di mamme che allattano ecc...
Si può trattare di gruppi di mutuo-aiuto che si auto organizzano o di gruppi organizzati e condotti da una figura referente o ancora gruppi di genitori che si incontrano con un esperto che col suo apporto tecnico può sostenerli: attraverso il confronto ed il sostegno reciproco il gruppo aiuta a contenere le ansie, favorisce lo scambio di esperienze, fornisce una occasione importante di aggregazione sociale , aumentando la capacità educativa delle famiglie.
Altre occasioni di incontro e relazione sono i "Corsi per genitori"; a volte gratuiti oppure a pagamento sono in genere percorsi definiti da un programma, un numero preciso di incontri e un tema che ne indica l'oggetto di approfondimento.
Possono essere teorici, su argomenti di tipo educativo come ad es. la comunicazione genitori-figli, o di tipo psicologico ad es. le paure dei bambini... o ancora corsi pratici come quelli di primo soccorso per genitori, i corsi sulla narrazione o i laboratori di attività manuali.
Anche in questi progetti l'obiettivo non è quello di insegnare "il mestiere" di genitore bensì di sostenere attraverso la valorizzazione delle competenze, le capacità genitoriali e la "fatica" del compito di cura dei figli.
              
ASTENSIONE DAL LAVORO      
              
Astensione obbligatoria
La madre lavoratrice subordinata, ha un diritto, ma anche un obbligo, di astenersi dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrente tra la data presunta e quella effettiva, se successiva, e nei tre mesi dopo il parto.
Con la legge 53/2000, questo periodo è rimasto invariato, ma si assegna alla lavoratrice la scelta di posticipare l'inizio del congedo di maternità.
Questo significa che la lavoratrice può ora astenersi dal lavoro 1 mese prima della data presunta del parto e aggiungere questo mese al periodo successivo al parto.
La lavoratrice quindi decide come preferisce articolare il periodo: o 2 mesi prima e 3 dopo o 1 mese prima e 4 dopo.
La scelta della lavoratrice è un suo diritto, condizionato solo dal suo stato di salute. Occorrono, quindi, due certificati:

  • quello del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e
  • quello del medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro

Questi certificati devono attestare che la scelta della lavoratrice non arrechi pregiudizio alla salute sua e del nascituro.
Con successivo decreto interministeriale verranno individuati i lavori esclusi, quelli, cioè, in cui a prescindere dalle condizioni di salute della madre, questa flessibilità nell'utilizzo del congedo di maternità è comunque vietata.
Con la nuova legge si è inoltre regolato il caso del parto prematuro.
In caso di parto prematuro, la madre lavoratrice subordinata ha diritto per intero al periodo di astensione obbligatoria.
La legge 53/2000 prevede che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria (massimo due mesi) prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è solo tenuta a presentare, entro 30 giorni, il certificato attestante la data del parto (o la dichiarazione sostitutiva).

Anche le madri adottive e affidatarie in pre adozione, possono avvalersi dell'astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria se il bambino, al momento dell'adozione o dell'affidamento, non ha ancora compiuto i sei anni.
La legge 53/2000 ha esteso il diritto all'astensione dal lavoro al padre in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino

Astensione anticipata
La lavoratrice in stato di gravidanza, ha diritto all'astensione dal lavoro prima del periodo stabilito precedente al parto per i seguenti motivi:

  • nel caso di gravi complicanze della gestazione;
  • quando è affetta da una malattia che la gestazione potrebbe rendere più grave;
  • quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute tali da pregiudicare la salute della donna e del bambino.

Occorre in questo caso rivolgersi all'Ispettorato del Lavoro.     
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ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO E CONGEDI PER LA CURA DEI FIGLI      
              
Astensione facoltativa
Scaduto il periodo di astensione obbligatoria, la legge 53/2000 riconosce ad entrambi i genitori, entro i primi otto anni di vita del bambino, di usufruire di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro di 10 mesi.
La madre lavoratrice può usufruire al massimo di 6 mesi di astensione facoltativa, da utilizzare in periodi continuativi o frazionati.
Il padre lavoratore può usufruire del periodo di astensione facoltativa anche nel caso in cui la madre sia una lavoratrice autonoma o casalinga, per un periodo continuativo o frazionato pari a 6 mesi, che possono diventare 7 nel caso in cui si astenga dal lavoro per almeno 3 mesi.
Nel caso in cui sia presente un solo genitore, questo ha diritto ad usufruire di 10 mesi di astensione facoltativa continuativa o frazionata.
La misura dell'indennità percepita dai lavoratori in astensione facoltativa, è pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera per periodi di astensione goduti nei primi 3 anni di vita del bambino, mentre rimane tale dal terzo all'ottavo anno di età del bambino solo per genitori che abbiano un reddito individuale inferiore a 2.5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. È però prevista la possibilità di ottenere un anticipazione del trattamento di fine rapporto a sostegno delle spese sostenute durante i periodi fruizione dell'astensione facoltativa.
Rimane confermato il diritto al godimento dell'astensione facoltativa anche per genitori adottivi o affidatari, con una limitazione per famiglie che abbiano adottato o avuto in affidamento un minore di età compresa fra i 6 e i 12 anni, per i quali è possibile godere dell'astensione obbligatoria solo nei primi 3 anni di ingresso nella famiglia del minore.
Anche per le lavoratrici autonome viene esteso il diritto ad usufruire di un periodo di astensione facoltativa di 3 mesi nel primo anno di vita del bambino, nei quali è prevista l'erogazione di un'indennità pari al 30% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art.1 della L.537/81.

Riposi giornalieri
Nel primo anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a provvedere, anche se parzialmente, all'allattamento del figlio (sia al seno che artificiale), usufruendo di due riposi giornalieri retribuiti di un'ora ciascuno. I riposi giornalieri sono anche cumulabili in un unico riposo di due ore, collocabile in vario modo entro la giornata di lavoro. Se l'orario di lavoro è inferiore alle 6 ore giornaliere, si ha diritto a un solo riposo di un'ora. I riposi poi si riducono a mezz'ora nel caso all'interno dell'azienda sia stato creato un nido.
La legge 53/2000 ha esteso i riposi giornalieri al padre quando il figlio sia a lui affidato o in alternativa alla madre lavoratrice che non se ne avvalga o nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

Congedi per la malattia della figlia o del figlio
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.
Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e fino al compimento degli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.
Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati, il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro presenta al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.
La legge prevede questa sola condizione.
Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del lavoratore. È quanto esplicitamente affermato nella Circolare Funzione Pubblica n. 14/2000.
Se la malattia della bambina o del bambino, che comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due genitori, le ferie sono interrotte.
I periodi di congedo, pur non essendo retribuiti, danno diritto a copertura previdenziale differenziata (a seconda che si tratti di bambina o bambino fino a 3 anni o dai 3 agli 8 anni) e alla quasi completa computabilità nella anzianità di servizio.
Nelle Pubbliche Amministrazioni, la contrattazione collettiva di comparto prevede condizioni di miglior favore: la copertura retributiva del congedo si applica per i primi 30 giorni nel corso del secondo e del terzo anno di vita delle figlia o del figlio (i contratti recenti estendono il beneficio al primo anno).  
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SEPARAZIONE E DIVORZIO      
              
Separazione
La separazione legale è il provvedimento con cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e stabilisce le condizioni per l'affidamento dei figli minori, l'assegnazione della casa familiare e l'eventuale pagamento di un assegno di mantenimento da parte di un coniuge in favore dell'altro e dei figli.
Esistono due tipi di separazione legale, quella consensuale in cui i coniugi sono d'accordo su come regolare i loro rapporti e chiedono che il Tribunale prenda atto della loro volontà e quella giudiziale in cui invece questo accordo non c'è ed è il Tribunale che decide, dopo gli opportuni accertamenti, le condizioni della separazione.
Nel caso in cui i coniugi siano d'accordo, possono fare domanda congiunta di separazione personale e di divorzio senza l'assistenza di avvocato difensore (art. 707 del Codice di procedura Civile; C. Cass, sentenza n. 1050 del 18/04/1974).
Tuttavia, non tutti i tribunali seguono questa giurisprudenza e, trattandosi di interpretazione della legge, ogni Tribunale è libero di decidere.
Non avendo l'assistenza di un avvocato, gli interessati debbono occuparsi personalmente dei documenti necessari da presentare, per i quali possono chiedere informazioni alla Cancelleria del Tribunale o all'URP (Ufficio Relazione con il Pubblico) se già esistente presso il Tribunale.
L'assistenza di un avvocato è assolutamente necessaria, invece, oltre che, sempre e comunque, nel caso in cui i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni della loro separazione o del divorzio, quando la causa, anche se iniziata senza avvocato, deve essere proseguita perché il Tribunale non ritiene di omologare la separazione o il divorzio.
La separazione giudiziale può essere richiesta dall'uno o dall'altro coniuge quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la convivenza o da nuocere gravemente alla educazione dei figli. Con questa nuova formula, la riforma del Diritto di famiglia ha eliminato il concetto di colpa di uno o dell'altro coniuge come unico presupposto della separazione. Prima della riforma infatti la separazione poteva essere pronunciata solo per colpa di uno dei due coniugi su domanda dell'altro mentre ora, anche il coniuge il cui comportamento ha creato l'impossibilità di convivenza può richiedere la separazione anche contro la volontà dell'altro coniuge. Resta tuttavia possibile che sia richiesto, e dunque pronunciato, l'addebito della separazione ad uno dei coniugi, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri del matrimonio.
La decisione sull'affidamento dei figli viene presa tenendo conto esclusivamente dell'interesse morale e materiale degli stessi. In caso di disaccordo fra i genitori decide il giudice, il quale può nominare un consulente esperto e tenere conto della volontà del minore.
Nell'atto di separazione, tenendo sempre presente l'interesse dei figli, si definiscono gli incontri e le vacanze con l'altro genitore. Queste disposizioni possono essere derogate su comune accordo dei coniugi. Al coniuge cui viene affidata la prole viene demandata la cosiddetta "ordinaria amministrazione", cioè il concreto esercizio di quella potestà parentale che rimane di norma ad entrambi i genitori.
Ed entrambi i genitori devono contribuire al mantenimento, educazione e istruzione dei figli: perciò il genitore a cui non sono stati affidati dovrà contribuire economicamente, versando all'altro un assegno determinato in base ai rispettivi redditi e alle esigenze dei figli. Si può prevedere, oltre all'assegno mensile, un contributo alle spese di istruzione, mediche e straordinarie.
Quando uno dei due coniugi non ha mezzi sufficienti per continuare a mantenere un tenore di vita analogo a quello che conduceva durante la convivenza matrimoniale il Tribunale può stabilire a suo favore il pagamento di un assegno di mantenimento, ove ne ricorrano le condizioni.
La casa familiare spetta di preferenza al genitore a cui vengono affidati i figli, anche se è di proprietà comune o dell'altro coniuge o di terzi. Se la casa è in affitto, il contratto viene trasferito a nome del coniuge che vi rimane ad abitare. Se non ci sono figli, la casa resta al coniuge che ne è proprietario o titolare del contratto di locazione; se la casa è dei due coniugi, essi stessi o il Giudice decidono a chi assegnarla, salvo dividerla se è possibile, oppure venderla su accordo delle parti.
Se i coniugi ritornano a vivere insieme per un periodo significativo, oppure fanno una dichiarazione di riconciliazione che viene allegata agli atti della separazione, quest'ultima decade automaticamente.
Per quanto riguarda il regime di comunione dei beni cessato al momento della separazione, se i coniugi vogliono ripristinarlo devono fare un'apposita dichiarazione mediante atto notarile.

Divorzio
Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più mantenuta e ricostruita, in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge. Ciò vuol dire che il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento in assenza di una pregressa separazione legale protrattasi per il tempo stabilito dalla legge.
Il caso prevalente di divorzio è infatti costituito dalla separazione personale dei coniugi ininterrotta per almeno 3 anni. Si deve trattare però di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto (quando i coniugi cioè concordano di vivere separatamente senza richiedere l'omologazione del Tribunale).
In presenza di questa o di una delle altre ipotesi previste dalla legge es. coniuge riconosciuto colpevole di delitti di particolare gravità accertati ( è la sentenza di condanna che deve essere successiva al matrimonio, il fatto può essere anche precedente) dopo il matrimonio; matrimonio non consumato; cambiamento di sesso di uno dei due coniugi; coniuge straniero che ha già ottenuto l'annullamento o scioglimento di matrimonio all'estero o che si sia già risposato, gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi. Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue.
La legge attribuisce al coniuge beneficiario di assegno di mantenimento, non passato a nuove nozze, il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata dall'altro coniuge durante gli anni della vita matrimoniale. In caso di morte del coniuge obbligato, il beneficiario, se non si è risposato, ha diritto in tutto o in parte alla pensione di reversibilità.
Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.

Annullamento (Nullità)
La nullità, viene dichiarata per fatti o cause preesistenti la celebrazione e che hanno impedito il costituirsi di un matrimonio valido. Mentre il divorzio pone fine a un matrimonio perfettamente valido, la dichiarazione di nullità elimina in tutto o in parte gli effetti di un matrimonio originariamente invalido (ad es. il matrimonio di minori di 16 anni senza l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni; il matrimonio di chi, all'epoca della celebrazione era già legato ad altra persona con matrimonio valido agli effetti civili; il matrimonio di persone legate da stretto vincolo di parentela; il matrimonio di chi al tempo della celebrazione era stato dichiarato interdetto per infermità di mente….) Restano salvi gli effetti nei confronti degli eventuali figli nati dall'unione annullata.
Esiste anche una forma di annullamento solamente religioso, la cui pronuncia è di competenza del Tribunale Ecclesiastico. Le cause per cui si può chiedere l'annullamento sono:
- La mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione.
- il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.
- L'errore sulla persona del coniuge.
- La violenza fisica o il timore.
- L'impotenza al rapporto sessuale dell'uomo o della donna.
- Il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale "dispensa" del Pontefice.
Quando il matrimonio viene annullato dal Tribunale ecclesiastico, la sentenza ha lo stesso effetto di quella pronunciata dall'autorità giudiziaria civile solo se la sentenza del Tribunale Ecclesiastico viene resa esecutiva nello Stato Italiano attraverso l'apposito procedimento di delibazione davanti alla Corte d'Appello.
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CONSULENZA LEGALE             
              
La consulenza legale in diritto di famiglia è un servizio per le famiglie che si rivolge a tutti quei genitori con figli minori che, da soli o in coppia, desiderino approfondire norme e diritti che regolano la vita familiare come: congedi parentali, adozione e affidamento, separazione e divorzio, etc....
I Centri per le famiglie offrono il servizio di consulenza legale gratuitamente: può essere articolato in uno o più incontri e vi si accede per appuntamento.
Ci sono altri enti e istituti che si occupano di fornire consulenze legali in diritto di famiglia, come diverse associazioni di categoria e gli sportelli informativi rivolti alle donne.
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ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA             
              
Le famiglie che si trovano in difficoltà economiche e non possiedono un'abitazione, possono richiedere di essere inserite nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Per fare ciò è necessario compilare il modulo per la domanda di assegnazione presso gli uffici dell'assessorato comunale competente e presentarlo entro i termini previsti dal Bando.
La normativa regionale prevede un Bando generale ogni 4 anni e un Bando integrativo biennale.        
Per informazioni più dettagliate contattare l’ufficio casa del proprio Comune o ALER (Azienda Lombarda di Edilizia Residenziale)  http://www.alermantova.it/            
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CORSI DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA       
              
La nascita di un bambino è un momento bellissimo da affrontare con serenità e consapevolezza. Ecco perché da tempo, istituzioni ed associazioni, organizzano dei corsi di preparazione per mamme o coppie in attesa.
Ci sono corsi teorici e corsi pratici, corsi che mirano al benessere del corpo e della mente della mamma, come i corsi di acquaticità, di ginnastica dolce, di yoga, di Tai Ji Quan, di training autogeno e corsi che invece mirano a dare vere e proprie (e assai preziose) informazioni su cosa succederà all'arrivo del vostro bambino.
I corsi di preparazione al parto "istituzionali", di solito organizzati dai Consultori e dalle Cliniche Ostetriche, sono incontri programmati a partire dal 7° mese di gestazione, tutti gli altri corsi possono essere intrapresi in una fase più precoce della gravidanza.
Le finalità di queste iniziative sono molteplici. Vogliono fornire ai partecipanti tutte le informazioni necessarie su quanto accade in gravidanza, durante il travaglio, il parto e nel primo periodo dopo la nascita del bambino. A questo scopo, sono di solito previsti interventi di diverse figure professionali: ginecologo, psicologo, ostetrica, pediatra, puericultrice, per chiarire gli innumerevoli dubbi e timori che accompagnano chi affronta, specialmente per la prima volta, questa esperienza. A questa parte più "teorica" si affianca un metodo di rilassamento, diverso a seconda degli orientamenti, volto al controllo consapevole della respirazione e della muscolatura, due fattori essenziali per il buon andamento del parto. Questi corsi forniscono ai partners le informazioni e i consigli necessari per essere un vero sostegno alla futura mamma.
A tutto ciò va aggiunto che la possibilità di condividere con persone che stanno vivendo la stessa esperienza sensazioni, dubbi, paure ed emozioni rende ancora più efficace il percorso di consapevolezza e serenità che è l'obiettivo primario dei corsi di preparazione alla nascita.        
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PERDERE IL BAMBINO             
  
L'esperienza della perdita di un bambino procura sempre una grossa situazione di disagio fisico e psicologico; quando un bambino muore, a qualsiasi stadio della gravidanza, anche se molto iniziale per la donna e la coppia è sempre un dolore.
Anche l'interruzione volontaria di gravidanza rappresenta sempre una scelta molto difficile da affrontare.
In tutti i casi , può essere utile ricorrere ad un supporto di tipo psicologico, che accompagni la donna e la coppia nelle proprie scelte e nel superamento di eventuali traumi legati alla perdita del bambino; tale servizio viene offerto da consultori, centri specializzati o associazioni private presenti sul territorio.
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Aborto spontaneo
La maggior parte degli aborti si verifica nei primi tre mesi di gravidanza, ma ci sono aborti (rari) che si verificano anche dopo il terzo mese. Statisticamente parlando, si può dire che la maggior parte degli aborti (85%) è causata da alterazioni fetali, la rimanente parte (15%) da problemi di salute materna.
Un aborto spontaneo nei primi tre, quattro mesi di gestazione non è purtroppo un avvenimento tanto raro. Prima del 180° giorno di gravidanza di gestazione, l'interruzione di gravidanza viene considerata giuridicamente aborto e dà diritto alla stessa tutela sanitaria della malattia.
Questo significa che, una donna che lavora, potrà assentarsi solo per il tempo necessario alla "convalescenza" e sul piano economico ha diritto alla sola indennità di malattia.
Dopo il 180° giorno di gestazione invece, l'interruzione della gravidanza viene considerata "parto prematuro" e dà automaticamente alla lavoratrice il diritto di usufruire dell'assenza obbligatoria di 3 mesi e del trattamento economico di maternità.

Interruzione Volontaria di Gravidanza
Oggi in Italia qualsiasi donna può richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) entro i primi 90 giorni di gestazione, per motivi di salute di origine fisica o psicologica e ancora per motivi economici, sociali o familiari.
La legge 194/78, detta "Norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione della gravidanza", che sancisce le modalità del ricorso all'aborto volontario, prevede la possibilità di ricorrere all'interruzione di gravidanza anche dopo i 90 giorni, solo quando la gravidanza, il parto o la maternità comportino un grave pericolo per la vita della donna o per la sua salute fisica o psichica.
L'intervento può essere effettuato presso le strutture pubbliche del Sistema Sanitario Nazionale e le strutture private convenzionate ed autorizzate dalle Regioni.
I Consultori familiari erogano un servizio di consulenza e certificazione per le donne che hanno intenzione di sottoporsi a IVG ed anche un supporto di tipo psicologico. La certificazione può essere richiesta anche al proprio medico o ginecologo di fiducia.
Tutti gli accertamenti sanitari, le cure, il ricovero ospedaliero per l'interruzione della gravidanza attuati nelle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, sono gratuiti.
La lavoratrice è tutelata anche in caso di interruzione volontaria della gravidanza.
Se la donna è minorenne, per l'interruzione volontaria della gravidanza è richiesto l'assenso di chi, su di essa, esercita la potestà o la tutela. In caso di seri problemi che impediscano o sconsiglino la consultazione di queste persone o, se queste interpellate rifiutino il loro assenso o esprimano pareri discordi, il consultorio o la struttura socio sanitaria, rimette al giudice tutelare una relazione corredata del proprio parere. Il giudice tutelare deciderà se autorizzare o meno la donna all'interruzione di gravidanza.  
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PER AVERE UN BAMBINO
              
Quando si decide di mettere in cantiere un bambino è consigliabile sottoporsi ad una serie di esami per prevenire tanti problemi che, una volta verificatosi il concepimento, sarebbe difficile e a volte impossibile risolvere.

Per la futura mamma:

  • visita ginecologica
  • Pap test
  • azotemia e creatinemia (per valutare il funzionamento dei reni)
  • transaminasi, fosfatasi alcalina, prove di coagulo e quadro sieroproteico (per valutare il funzionamento del fegato e il processo di coagulazione del sangue)
  • esame emocromocitometrico, sideremia e ferritina (per rilevare eventuali anemie)
  • glicemia (per rilevare un eventuale diabete)
  • gruppo sanguigno e fattore Rh (fondamentale per prevedere eventuali incompatibilità materno-fetali)
  • rubeo test (per vedere se la futura mamma è immunizzata contro la rosolia, malattia dannosa per il feto)
  • reazione di Wasserman (per escludere il contagio da sifilide)
  • toxotest (per vedere se esiste immunizzazione contro la toxoplasmosi, altra malattia dannosa per il feto)
  • ricerca dell'HbSAg e HCVab (per scoprire se si è portatrici sane di epatite B e C)
  • ricerca degli anticorpi anti Hiv (per scoprire se si è sieropositivi al virus dell'Aids)
  • elettrocardiogramma (per un controllo del funzionamento del cuore)

Per il futuro papà:

  • determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh
  • esame emocromocitometrico più altri esami dettagliati (nel caso la mamma risultasse portatrice di Talassemia)
  • ricerca del HbSAg, reazione Wasserman o Vdrl, ricerca anticorpi anti-Hiv

Altri consigli utili se si sta "cercando" un bambino:

  • valutare assieme al proprio medico l'eventualità di assumere una integrazione di acido folico (per ridurre l'incidenza di una malformazione grave del feto come la spina bifida)
  • evitare ogni tipo di vaccinazioni e, nel caso fosse in progetto un viaggio all'estero che prevede vaccinazioni, eseguirle quando si è sicuri che la gestazione non sia in corso. La vaccinazione contro la Rosolia deve essere fatta almeno tre mesi prima dall'inizio della gravidanza.
  • evitare di assumere alcolici e di fumare
  • evitare di esporsi ai raggi x
  • evitare una assunzione eccessiva di vitamina A
  • evitare di assumere farmaci (parlatene preventivamente col vostro medico o ginecologo)

Esenzioni dal ticket
Il Decreto Legge 10.9.98 - G.U. n° 245 del 20.10.98 - all'articolo 2 specifica come in funzione pre concezionale siano escluse dalla partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche necessarie per accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla coppia, se l'anamnesi, riproduttiva o familiare della coppia evidenzia condizioni di rischio per il feto.           
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DOPO IL PARTO            

Il dopo-parto è un periodo delicato della vita della donna, che richiede particolari attenzioni sia per quanto riguarda l’aspetto fisico che emotivo. In alcuni territori i servizi sanitari hanno organizzato “percorsi nascita” che prevedono l’assistenza alle madri, dopo il parto, con visite domiciliari effettuate da ostetriche o assistenti sanitarie.
In altri casi sono le associazioni che si occupano della nascita che organizzano corsi dedicati al recupero fisico o alla rieducazione del perineo, o incontri e gruppi dedicati all’allattamento, al confronto fra le madri e al sostegno.
Si tratta dunque di un periodo critico che può essere bellissimo ma anche molto difficile, se lo si affronta in solitudine o se compaiono segnali di malessere durevoli nel tempo. In questo caso è importante sapere a quale servizio rivolgersi per un sostegno psicologico individuale e specifico.  
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LA SCELTA DEL PEDIATRA      
              
La procedura per scegliere il pediatra è uguale a quella per il medico di base e cioè basta rivolgersi agli uffici della A.S.L. locale. Una volta ottenuto l'elenco dei pediatri è possibile telefonare loro per raccogliere le informazioni che interessano ad es. gli orari di visita, la disponibilità per le visite a domicilio, la disponibilità a ricevere su appuntamento almeno nel primo anno di vita del bambino.
Se il pediatra scelto ha già raggiunto il tetto massimo di assistiti, che è di 800 pazienti, è sempre possibile attendere che si verifichi la possibilità di accesso: i tempi di attesa sono variabili e del tutto casuali in quanto dipendono dal fatto che un assistito compia i quattordici anni.
Se il pediatra ha già in carico un fratellino o una sorellina del nuovo nato è possibile accedere subito.
La scelta del pediatra, così come quella del medico di base, non è definitiva: i genitori possono in qualunque momento e per qualsiasi motivo cambiarlo: per farlo è sufficiente scegliere un altro nominativo tra quelli dell'elenco.
Il bambino viene assistito fino al compimento del 14° anno di età. Dai 6 anni in poi i genitori possono decidere di fare seguire il proprio bimbo da un medico di medicina generale, scelto tra quelli disponibili.           
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VACCINAZIONI   
              
In Italia sono obbligatorie le vaccinazioni Antidifterica-tetanica (DT), l'Antipolio (IPV e OPV), l'Antiepatite B (HB), mentre sono solo raccomandate la trivalente contro Morbillo, Parotite e Rosolia (MMR), la vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae b (Hib) e contro la Pertosse (DTP se associata ad antidifterica-tetanica, e P se singola).
Per quanto riguarda la scheda vaccinale antipolio è opportuno ricordare che è stata definitivamente abolita la somministrazione del vaccino con virus vivente (OPV- Sabin) in favore dell'utilizzo esclusivo del vaccino antipoliomielitico inattivato (IPV) in base al Decreto Ministeriale 18 giugno 2002. 
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ASSOCIAZIONI              
              
Privato sociale (associazioni iscritte al CSVM)     
Molte sono le associazioni che operano nel campo della nascita, a favore della diffusione di una cultura più attenta ai bisogni emozionali di donne e bambini, della demedicalizzazione del percorso gravidanza parto puerperio, dell'umanizzazione dei reparti di maternità, o ancora proponendo percorsi di accompagnamento alla gravidanza che utilizzano la ginnastica dolce, lo yoga, il movimento in acqua. Alcune associazioni forniscono assistenza psicologica o materiale, al puerperio, altre ancora propongono percorsi di formazione per operatori        
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CONSULTORI FAMILIARI PUBBLICI E PRIVATI            

Il Consultorio Familiare è un servizio di assistenza alla famiglia e di educazione alla maternità e paternità responsabili, prevalentemente rivolto alla salute della donna e della coppia.
E' un servizio dell'Asl ed è diffuso sul territorio comunale e provinciale.
I consultori familiari, sono tenuti, per legge, ad assistere gratuitamente (o dietro pagamento del ticket) tutte le donne italiane e straniere, anche non in possesso di permesso di soggiorno, nonché i loro figli fino alla maggiore età.
I servizi che i consultori familiari offrono variano da realtà a realtà e possono essere erogati ai singoli individui o alle coppie:

  • l'informazione sui diritti delle donne in materia di tutela sociale della maternità;
  • l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali, pubblici e privati operanti sul territorio, sulle prestazioni da essi erogate e sulle modalità per accedervi;
  • l'attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità;
  • l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la procreazione responsabile;
  • l'informazione e consulenza su regolazione e controllo della fertilità;
  • la consulenza e somministrazione di contraccettivi;
  • l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza, della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;
  • l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza
  • assistenza ginecologica di base per patologie connesse alla sterilità ed infertilità;
  • interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà e alla menopausa;
  • interventi sanitari di specialistica ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori femminili;
  • assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e divorzio anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia;
  • assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale;
  • assistenza alla donna che abbia subito violenza sessuale;
  • assistenza psicologica e sociale nei confronti dei minorenni che intendono contrarre matrimonio, prestando, se richiesta, collaborazione all'autorità giudiziaria;
  • assistenza sanitaria ai bambini stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale;

E' possibile richiedere le prestazioni sopra elencate fissando un appuntamento telefonico o recandosi di persona presso il consultorio stesso. Non è necessaria la richiesta del medico curante.
In Italia esiste inoltre una rete di consultori familiari privati, che ne comprende circa 300, riconosciuti e quindi sovvenzionati in parte dall'amministrazione regionale. I consultori privati possono essere di ispirazione laica, nati per iniziative di associazioni o gruppi sociali, o di ispirazione cristiana e cattolica.
Essi forniscono servizi in convenzione, a pagamento o gratuiti.
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FECONDAZIONE ASSISTITA     
              
L’infertilità è al giorno d’oggi un problema sempre più frequente: l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima attorno al 15-20% la percentuale di coppie sterili nei paesi avanzati e, il fenomeno, sembra destinato a crescere.
In Italia sono circa 18.000 all’anno le coppie a cui viene diagnosticata una causa di infertilità, cause che possono essere di origine femminile (mancata ovulazione, difetti tubarici, endometriosi, anomalie dell’utero…), o maschile (difetti congeniti del testicolo, varicocele, ostruzioni delle vie seminali, stress…).
Deve essere di conforto il fatto che, almeno la metà delle coppie a cui è stata diagnosticata una causa di infertilità, può essere curata con successo. Oltre alle cure specifiche (chirurgiche o ormonali), ci sono poi una serie di tecniche di fecondazione artificiale (inseminazione artificiale, Gift, Fivet…), che permettono di ottenere una gravidanza aiutando meccanicamente il concepimento.
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ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE             
              
E’ possibile presentare una domanda per l’adozione nazionale ed una per l’adozione internazionale per aumentare le possibilità di riuscita: con la prima si può ottenere in adozione un bambino cittadino italiano, con la seconda un bambino straniero.
Nel caso dell’adozione nazionale il primo passo da fare è la presentazione della “domanda di adozione” presso il Tribunale dei minorenni della propria zona di residenza. La domanda, con cui gli aspiranti all’adozione esprimono la loro "disponibilità" all’adozione, può essere presentata contestualmente in più Tribunali, purché e ne dia notizia sulla domanda stessa (per la documentazione da allegare è opportuno chiedere informazioni presso la cancelleria del Tribunale ove si intende presentare la domanda).
Gli aspiranti genitori adottivi devono in primo luogo rispondere ai seguenti requisiti:

  • la coppia deve essere sposata da almeno tre anni;
  • la coppia non deve avere in corso alcuna separazione, neppure di fatto;
  • l’età dei genitori deve superare di almeno 18 anni ma non più di 45 anni l’età del il figlio da adottare;

  la coppia deve essere capace di educare, istruire e mantenere il figlio adottivo (requisiti che saranno oggetto dell’indagine dei servizi sociali, dopo il primo controllo da parte del Tribunale).
Se il Tribunale per i minorenni rileva la carenza dei requisiti sopra descritti, pronuncia immediatamente un decreto di inidoneità, altrimenti il giudice minorile trasmette la documentazione relativa alla coppia ai servizi sociali degli Enti locali.
A questo punto, la coppia è sottoposta ad esame da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali del luogo di residenza dei coniugi, che si conclude con l’invio di una relazione al Tribunale per i Minorenni. Dopo questa fase inizia l’attesa da parte della coppia nella speranza di ottenere l’affidamento di un minore.
L’iter può concludersi con l’affidamento preadottivo del minore, durante il quale la famiglia è sottoposta a vigilanza da parte del Tribunale tramite il giudice tutelare ed i servizi sociali. Alla fine di questo periodo il Tribunale pronuncia l’adozione del minore se la reputa conveniente nell’interesse del minore stesso.
La domanda dura tre anni, ma può essere ripresentata ove decada senza che la coppia abbia ottenuto l’abbinamento ad un bambino.
Per l’adozione internazionale occorre presentare una domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza di almeno uno dei coniugi, allo scopo di ottenere la dichiarazione di idoneità ad adottare il minore.
Pure in questo caso la coppia è sottoposta ad indagine da parte degli assistenti sociali e degli psicologi dei servizi sociali, al cui termine viene inviata apposita relazione al Tribunale dei Minorenni che, se la valutazione è positiva, emette il decreto di idoneità per l’adozione all’estero e la coppia, a questo punto, può rivolgersi ad un’associazione riconosciuta dal Ministero degli Affari Sociali per le adozioni presso uno Stato straniero.
Per informazioni http://www.leradicieleali.com/ 

AFFIDO FAMILIARE       
              
L'affido familiare rappresenta un aiuto importante per bambini e famiglie che si trovano a vivere in situazione di momentaneo disagio (problemi di salute, economici, di lavoro…). In tali circostanze, il bambino ha la possibilità di essere accolto per un periodo definito in un nucleo familiare diverso da quello d'origine. L'affido è una risposta limitata nel tempo che ha l'obiettivo fondamentale di garantire al bambino, condizioni adeguate per crescere il più serenamente possibile, in attesa di ritornare dai suoi genitori quando questi saranno di nuovo in grado di occuparsi di lui.
Tale intervento è radicalmente diverso dall'adozione, con la quale non va confuso: infatti, mentre con l'adozione vengono definitivamente interrotti i rapporti tra il bambino e i suoi genitori, durante l'affido tali legami vengono mantenuti con frequenza e modalità stabilite dal servizio sociale.
L'affido familiare è regolamentato dalla legge N. 184/83 modificata con la legge N. 149/01 e si rivolge a bambini e ragazzi da 0 a 18 anni.
Ogni affidamento viene progettato dagli operatori del Servizio Sociale, in base alle esigenze del bambino e alla sua situazione familiare.

Esistono diverse tipologie d'affido:
Consensuale: quando è stato concordato con la famiglia di origine. In questo caso l'affido viene disposto dal Servizio Sociale e viene reso esecutivo dal Giudice tutelare.
Giudiziale: quando non vi è il consenso della famiglia di origine. In questo caso l'affido è disposto da un provvedimento del Tribunale per i minorenni.
L'affido può essere a lungo termine (della durata di qualche anno) o a breve o medio termine, (della durata di qualche settimana o di qualche mese).
Quando il bambino trascorre con la famiglia affidataria giorno e notte, si parla di affido residenziale a tempo pieno; quando gli affidatari accolgono il bambino durante la giornata, per alcuni giorni la settimana, per le vacanze, nei week end o anche solo per qualche ora al giorno, si parla di affido diurno o a tempo parziale.

 

Chi può diventare affidatario?
La famiglia affidataria accoglie il bambino, prendendosene cura e garantendogli un clima affettivo ed educativo indispensabile per crescere. Tutti possono essere affidatari, famiglie con o senza figli o anche persone singole. Agli affidatari non vengono richieste particolari caratteristiche o specializzazioni, quel che serve è impegno e motivazione, coscienza di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti e della consapevolezza dell'impegno che ci si assume.
Alle famiglie o alle singole persone che desiderano intraprendere l'esperienza dell'affido, gli operatori del servizio sociale assicurano un percorso di informazione e formazione. Psicologo e assistente sociale svolgono colloqui con gli aspiranti affidatari per una conoscenza e valutazione della famiglia e per un approfondimento degli aspetti giuridici, sociali e psicologici dell'affidamento. Sono inoltre previsti momenti di formazione attraverso incontri di gruppo.
Al termine di questo percorso di preparazione, la famiglia o la singola persona, verrà inserita in una banca dati delle famiglie affidatarie. Quando, per un bambino o un adolescente sarà necessario provvedere ad un affido familiare, si individueranno le famiglie affidatarie, ritenute più adeguate per quel tipo di progetto e per quella situazione.
Dal momento in cui viene disposto l'affido, la famiglia affidataria sarà accompagnata durante tutto il percorso dagli operatori del Servizio Sociale del proprio comune di residenza che le garantiranno un sostegno a vari livelli: economico, assicurativo, psicologico, sociale.
Le famiglie affidatarie possono usufruire di tutte le agevolazioni di legge sulla maternità.          
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ADOZIONI A DISTANZA             
              
L'adozione a distanza è nata per dare una risposta concreta ai bisogni materiali dei bambini nelle parti più povere del mondo. E' possibile sostenere un bambino (una famiglia o un gruppo) nei suoi bisogni primari, cibo, vestiario, assistenza medica e mantenerlo agli studi o formarlo al lavoro, tutto questo "a distanza", grazie a una forma di "adozione" che impegna chi sottoscrive l'adesione al versamento di una quota annuale per un determinato periodo di tempo.
L'aiuto non viene dato genericamente a un Paese sottosviluppato o a un progetto, ma a un bambino in particolare che continua vivere nel proprio paese, accanto alla sua famiglia naturale o in un istituto, ma grazie al contributo di chi lo "adotta a distanza" riesce a vivere e a crescere con un po' meno difficoltà.
Chiunque può sperimentare un'adozione a distanza. I progetti avviati sono tanti e interessano diverse aree del terzo mondo. Fanno riferimenti a organismi e associazioni laiche e religiose.   
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LA FAMIGLIA IMMIGRATA
              
Registrazione All'anagrafe
Quando uno straniero è in possesso del permesso di soggiorno e dimora abitualmente in Italia può ottenere l'iscrizione all'anagrafe del comune di residenza e ottenere la carta di identità.
La carta di identità è un documento di riconoscimento personale che ha lo stesso valore del permesso di soggiorno. Ha una validità di 5 anni dopo i quali può essere rinnovata. La richiesta di rinnovo deve essere fatta 180 giorni prima della scadenza.
Per richiedere il documento, lo straniero deve presentarsi all'Ufficio anagrafe con 3 fotografie formato tessera, il permesso di soggiorno e il passaporto valido.
La carta di identità destinata ai cittadini stranieri ha solo valore di documento di riconoscimento e non è valida per l'espatrio.

Codice Fiscale
Una volta ottenuta la carta di identità o il permesso di soggiorno, lo straniero può richiedere il rilascio del codice fiscale al Ministero delle Finanze-Dipartimento delle entrate (Ufficio delle imposte dirette).
Il codice fiscale è un codice alfanumerico, cioè composto da lettere e numeri. Ogni persona ha un suo codice fiscale personale che gli permette di:

  • iscriversi al Sistema sanitario nazionale
  • essere assunto come lavoratore dipendente
  • iniziare un'attività lavorativa autonoma
  • concludere qualunque contratto (affitto, vendita…)
  • aprire un conto corrente bancario

Permesso Di Soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla Questura della provincia in cui lo straniero intende soggiornare entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso regolare nel territorio dello Stato ed ha la durata prevista dal visto di ingresso. I successivi rinnovi devono essere richiesti novanta giorni prima della scadenza nel caso di contratto di lavoro subordinato della durata di due anni, sessanta giorni prima nel caso di contratto di lavoro subordinato della durata di un anno, trenta giorni prima nei restanti casi alla Questura della provincia in cui lo straniero si trova. Il rilascio avviene entro 20 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente all'Unione Europea, deve dichiarare la sua presenza alla Questura entro gli stessi termini.

1) Permesso di soggiorno per lavoro subordinato:

  • Passaporto in originale e 2 fotocopie con Visto di ingresso per lavoro subordinato.
  • Fotocopia autorizzazione al lavoro rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro con relativa fotocopia e nulla osta della Questura apposto in calce.
  • Dichiarazione del datore di lavoro di conferma del rapporto instaurato.
  • Documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio.
  • N° 5 fotografie formato tessera.
  • Marca da bollo da 10,33 Euro.

2) Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

  • Passaporto in originale con visto per lavoro autonomo e 2 fotocopie.
  • Documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio.
  • fotocopia autorizzazione, licenza, iscrizione in apposito registro/albo, attestazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa o, per le attività che non ichiedono alcun titolo abilitativo autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura competente.
  • Nulla osta all'ingresso per lavoro autonomo apposto in calce alla documentazione di cui al punto precedente.
  • Marca da bollo da 10,33 Euro.
  • N. 5 fotografie formato tessera.

3) Permesso di soggiorno per motivi familiari

  • Passaporto in originale con visto d'ingresso e relativa fotocopia.
  • Fotocopia del permesso di soggiorno del coniuge.
  • Dichiarazione di mantenimento e ospitalità del coniuge.
  • N. 5 foto formato tessera.
  • Marca da bollo da 10,33 Euro.

4) Permesso di soggiorno per turismo

  • Passaporto in originale con visto d'ingresso (per gli Stati per cui è previsto) e 2 fotocopie
  • Dichiarazione di ospitalità con allegata fotocopia di un documento dell'ospitante.
  • N. 5 foto formato tessera.
  • Marca da bollo da 10,33 Euro.
  • Assicurazione e visto superiore a 30 giorni

Carta Di Soggiorno
La carta di soggiorno permette allo straniero, oltre che di entrare in territorio nazionale in esenzione di visto, anche di svolgere in Italia ogni tipo di attività lecita, di accedere ai servizi forniti dalla Pubblica Amministrazione e di partecipare alla vita pubblica locale esercitando anche l'elettorato, con le limitazioni previste dall'art. 9 del Decreto Legislativo 25.07.1998, nr.252.
Il titolare della carta di soggiorno può subire l'espulsione amministrativa per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale.
MODALITA':
La carta di soggiorno deve essere richiesta alla Questura ed è rilasciata a tempo indeterminato.
Deve essere vidimata ogni dieci anni.
REQUISITI:

  • Soggiorno regolare in Italia da almeno 6 anni;
  • Permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi;
  • Reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari.

DOCUMENTAZIONE:

  • Copia del passaporto o di altro documento di identità;
  • Copia della dichiarazione dei redditi o dell'ultimo Modello Cud;
  • Certificato del casellario giudiziale;
  • Certificato che attesti l'assenza di procedimenti penali in corso;
  • Cinque fotografie formato tessera;
  • Una marca da bollo da 10,33 euro;

Documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio (copia del contratto di locazione o del rogito in caso di proprietà dell'abitazione, ecc.);
Per i lavoratori dipendenti: dichiarazione del datore di lavoro che il rapporto è ancora in corso e fotocopia del libretto di lavoro;
Per i lavoratori autonomi: autorizzazione, licenza, iscrizione in apposito registro/albo, attestazione rilasciata dalla competente autorità amministrativa o per le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio e dell'Artigianato relativa alla propria ditta. 
                          
Ricongiungimento Familiare     
Il ricongiungimento familiare è il diritto della cittadina straniera e del cittadino straniero, legalmente residenti in Italia ed occupati, ad essere raggiunti dai congiunti più stretti (coniuge e figli minori a carico non coniugati, genitori a carico, figli maggiorenni, inabili al lavoro) i quali sono anche ammessi a svolgere attività lavorativa nel nostro paese.

MODALITA':
La lavoratrice e il lavoratore dovranno presentare alla Questura della provincia di residenza la seguente documentazione:

  • Fotocopia del permesso di soggiorno.
  • Fotocopia del passaporto dei familiari per i quali è richiesto il ricongiungimento.
  • Documentazione comprovante la disponibilità di un alloggio (contratto di compravendita, di locazione, comodato, ecc.); nel caso il richiedente sia alloggiato presso il datore di lavoro o parenti allegare l'assenso di questi ultimi ad ospitare i familiari per i quali si richiede il ricongiungimento, con precisazione della porzione dell'alloggio messa a disposizione.
  • Attestazione Comunale che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica o certificato di idoneità igienico-sanitario rilasciato dall'ASL competente per territorio, ovvero, nel caso di minore degli anni 14, del consenso del titolare dell'alloggio.
  • autocertificazione di residenza;
  • Documentazione (730, Mod. Unico, mod. CUD) comprovante un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale per il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo annuo per il ricongiungimento con due o tre familiari, al triplo dell'importo per il ricongiungimento di quattro o più familiari, eventuale documentazione integrativa relativa a redditi percepiti da familiari conviventi.
  • Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti: dichiarazione del datore di lavoro attestante il rapporto di lavoro in atto e fotocopia del libretto di lavoro.
  • Per le lavoratrici e i lavoratori autonomi: Licenza, autorizzazione, iscrizione ad albo/registro ovvero autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio.
  • Codice fiscale.
  • Marca da bollo da 10,33 euro  

              
Matrimonio misto e fra stranieri in Italia
L'ampliarsi dei paesi coinvolti nei processi migratori internazionali ha prodotto negli ultimi anni in Italia e nella nostra regione uno scenario inedito dal punto di vista dell'integrazione matrimoniale.
L'articolo 116 del Codice Civile regola il matrimonio di uno straniero con un italiano in Italia o fra due stranieri in Italia. Il cittadino straniero deve inderogabilmente avere superato i 18 anni, non deve essere interdetto per infermità mentale e deve essere libero di stato.
Tuttavia, un matrimonio valido in Italia, fra un cittadino italiano e uno straniero o fra due stranieri, non è necessariamente valido anche nello Stato di appartenenza dello straniero.
La situazione dei figli di un matrimonio misto è molto particolare. Infatti già dalla nascita possono godere della doppia cittadinanza trasmessa per "diritto di sangue" da parte dei genitori, se la legge dei paesi di appartenenza lo prevede. Se lo stato in cui avviene la nascita concede la cittadinanza per " diritto di suolo" avranno anche la cittadinanza di quello stato.
Se gli stati di appartenenza dei genitori di un bimbo nato in Italia concedono la cittadinanza solo "per diritto di suolo" affinchè il bambino non risulti apolide, acquista la cittadinanza italiana.
La documentazione occorrente per i matrimoni di stranieri comunitari ed extracomunitari, è una dichiarazione di nulla-osta, rilasciata in Italia dall'autorità diplomatica (Consolato o Ambasciata) del proprio paese presente in Italia. Tale nulla osta , nel caso di cittadini stranieri extra comunitari deve essere legalizzato o presso la Prefettura dove ha sede l'Autorità diplomatica o presso la Prefettura dove si ha la residenza o il domicilio o dove si intende effettuare il matrimonio; in mancanza di nulla-osta occorre una sentenza del Tribunale Italiano.
Per gli stranieri residenti in Italia l'ufficiale di stato civile acquisirà d'ufficio gli altri documenti necessari alle pubblicazioni di matrimonio.        

Conversione Patente Di Guida   
I cittadini di Paesi con i quali sono previsti accordi di reciprocità (fra i quali i Paesi UE) potranno convertire la propria patente di guida con quella italiana, mentre i cittadini degli altri Paesi dovranno chiedere il rilascio di una nuova patente .
I paesi le cui patenti possono essere convertite:
Algeria, Austria, Belgio, Ceca (Repubblica), Cipro, Corea, Croazia, Danimarca, Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Ex Repubblica Jugoslava d i Macedonia, Malta, Marocco, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Taiwan, Turchia, Ungheria.
La richiesta di conversione deve essere presentata presso gli uffici provinciali della Motorizzazione Civile oppure presso le agenzie di pratiche auto entro il termine di validità della patente estera da convertire e non oltre 1 anno dalla data di ingresso in Italia.
Qualora sia richiesta la conversione di una patente di guida di un Paese non comunitario è dovuta anche la traduzione in bollo dei dati contenuti nella patente estera stessa. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel Paese in cui è stata emessa la patente, o dalla rappresentanza in Italia del Paese che ha rilasciato la patente; quest'ultima deve essere convalidata dalla Prefettura di competenza.
Per i titolari di patenti di guida in corso di validità rilasciate dagli Stati membri dell'Unione Europea, non è più richiesta la conversione della patente posseduta ma è possibile ottenerne il riconoscimento, presentando richiesta alla Motorizzazione Civile.  

 
Cittadinanza       
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano; attualmente, la cittadinanza italiana è regolata dalla legge n. 91 del 5.12.1992 che, in contrasto con la legge precedente, rivaluta il peso della volontà individuale nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla titolarità contemporanea di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali, come recita il 3° comma dell’art.26 della legge n.91/92. (v. al riguardo Convenzione di Strasburgo del 06.05.1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima).
La cittadinanza italiana si acquista automaticamente:
per filiazione, per nascita sul territorio italiano in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis; per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) ; per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione)
Lo straniero discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero; risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età.
Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
Matrimonio con cittadino\a italiano\a in base ai requisiti:
residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero; validità del matrimonio; assenza di condanne penali; assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale. La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero.
Naturalizzazione in base ai requisiti:
dieci anni di residenza legale; reddito sufficiente; assenza di precedenti penali; rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
Il numero di anni può essere abbreviato a:
tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano; quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee; cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani; sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano; non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
La domanda dello straniero va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
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MEDIAZIONE FAMILIARE          
              
La Mediazione familiare è un servizio offerto ai genitori alle prese con le difficoltà della separazione, affinché attivando una comunicazione più costruttiva possano continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dello sviluppo dei loro figli. E' rivolto appunto a coppie in via di separazione o già separate con figli (quando non è possibile il coinvolgimento di entrambi i genitori, l'intervento è fruibile anche da un singolo genitore separato che desideri essere sostenuto nelle proprie responsabilità educative), a cui viene garantita la totale e più assoluta riservatezza.
Il lavoro di mediazione si articola in diversi incontri e non prevede la presenza dei figli. E' tenuto da un interlocutore esperto, il mediatore familiare, che aiuta i genitori a prendere decisioni e trovare accordi che riguardano la vita dei propri figli.
Servizio di mediazione familiare “Legàmi”  0376/221717
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TERAPIA FAMILIARE    
              
Ci si può rivolgere ai centri di Consulenza e Terapia familiare nel caso di situazioni di disagio o conflittualità nella coppia e nella famiglia. Il gruppo di lavoro che accoglie la coppia o la famiglia in difficoltà opera con le modalità sviluppate nell'ambito dell'approccio sistemico relazionale offrendo percorsi di psicoterapia che mirano al recupero delle risorse presenti negli individui e nella famiglia per superare i momenti di crisi e riattivare la comunicazione, favorendo così il processo di crescita.
Nell'ente pubblico il servizio è di competenza dell'Asl. Esistono poi centri privati che forniscono consulenza e terapia familiare e di coppia, a pagamento.     
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CONSULENZA EDUCATIVA       

La consulenza educativa, è un servizio offerto ai genitori con bambini da 0 a 10/14 anni (dipende dalle realtà) che consiste in un percorso di alcuni incontri condotti da consulenti esperti in relazioni familiari ed educative. Gli incontri consentiranno ai genitori di essere ascoltati, sostenuti e aiutati ad affrontare quelle preoccupazioni e quelle incertezze che essi vivono quotidianamente nelle relazioni familiari e scolastiche, accompagnando i propri figli nella crescita.
Si tratta di un importante momento di confronto e riflessione sullo stile educativo proprio e dell'altro genitore, sulla comunicazione in famiglia e il dialogo quotidiano coi figli, un aiuto a riconoscere i bambini nei cambiamenti tipici di ogni età e aiutarli a diventare grandi. Il servizio offre anche la possibilità di crescere come genitori imparando ad esprimere maggiormente le proprie risorse e capacità educative.
http://www.alcenero.org/cssf/formazione.htm
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VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO FAMILIARE     

Le problematiche legate alla famiglia e all'essere genitori sono tante e diverse così come tante e diverse sono le associazioni e i gruppi che si sono costituiti e che operano con progetti e iniziative. Ci sono associazioni di famiglie adottive o affidatarie che si propongono come punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni, aiuto o supporto. Ci sono numerose associazioni di genitori di bambini con handicap psichici o fisici che organizzano momenti ricreativi e di riflessione. E ancora associazioni di genitori contro l'alcool o la droga che si fanno promotori di iniziative di sensibilizzazione nei confronti dell'intera comunità. I temi sono davvero tanti e variano a seconda delle realtà dei singoli comuni.
Ci sono poi genitori volontari che prestano il loro tempo su progetti o all'interno di gruppi impegnati su versanti diversi, dalla narrazione al sostegno delle madri nei primi mesi dopo il parto, nelle biblioteche itineranti o nelle manifestazioni pubbliche per bambini e famiglie.
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ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DEI MINORI   
              
114 emergenza infanzia
Dopo una prima fase di sperimentazione avviata nel marzo 2003 nei Comuni di Milano, Palermo e nella Provincia di Treviso, dall'inizio di gennaio 2006 è attivo su tutto il territorio nazionale, il "114 Emergenza Infanzia": una linea telefonica gratuita, accessibile da telefonia fissa 24 ore su 24, per segnalare situazioni in cui la salute psico-fisica di bambini e adolescenti è in pericolo o a rischio trauma. Attraverso il 114 è anche possibile segnalare situazioni di disagio derivanti da immagini, messaggi e dialoghi diffusi attraverso televisione, radio carta stampata e internet. Il 114 è un servizio promosso dai Ministeri delle Comunicazioni, del Welfare e per le Pari Opportunità, gestito da Telefono Azzurro, anche grazie al contributo di Telecom Italia.

Telefono Azzurro
L' associazione , fondata nel 1987 e riconosciuta Ente Morale, è impegnata nella prevenzione e nella cura delle situazioni di disagio di bambini e adolescenti. Interviene nelle scuole, nella formazione degli operatori; collabora con le Istituzioni per garantire in tutti gli ambiti il rispetto dei diritti dei bambini. Tra i vari servizi offerti, c'è la linea gratuita, 19696 attiva in tutta Italia 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Questa linea di Telefono Azzurro è a disposizione di tutti i bambini e gli adolescenti fino a 14 anni di età, che vogliano denunciare maltrattamenti e abusi o che desiderino parlare con un operatore per esporre problemi e difficoltà.
Per i ragazzi sopra i 14 anni e gli adulti che vogliano esporre casi che coinvolgano dei minori, è attiva la linea istituzionale: 199.15.15.15.
www.azzurro.it

Telefono Arcobaleno è un'associazione senza fini di lucro, fondata nel 1996, che persegue lo scopo della tutela e della promozione dei diritti dei bambini. Il Centro nazionale di ascolto di Telefono Arcobaleno contro la pedofilia e l'abuso dell'infanzia è realizzato attraverso il Numero Verde 800 025777 che non si pone come linea di emergenza ma come servizio informativo e di consulenza.
www.telefonoarcobaleno.com

L'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia si propone di tutelare e promuovere i diritti dei minorenni e della famiglia e far conoscere le esperienze concrete e gli approfondimenti culturali nel campo dell'attività giudiziaria minorile e familiare.
www.minoriefamiglia.it

L'Associazione italiana avvocati, famiglia e minori promuove il dibattito sulle tematiche del diritto di famiglia e minorile, il miglioramento e la riforma della legislazione familiare e minorile e il confronto con altre figure professionali che si occupano dell'età evolutiva e della famiglia.
www.aiaf-avvocati.it

Il C.i.a.t.d.m, acronimo di Coordinamento internazionale associazioni per la tutela dei diritti dei minori, è un organismo di associazioni del volontariato non profit, e di persone e cittadini che operano nel campo della tutela dei diritti dei minori, della famiglia, e delle problematiche ad esse connesse.
www.abusi.it/ciatdm.html

Numerose le associazioni che operano contro la pedofilia come: www.aquiloneblu.org  e www.caramellabuona.org      
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CONSULTORI GIOVANI             
              
I Consultori giovani sono di competenza delle Asl e hanno, come obiettivo primario, lo sviluppo di iniziative di prevenzione rivolte alla popolazione adolescente sui temi della sessualità, contraccezione, rapporti di coppia ed eventuali problematiche collegate all'adolescenza. Organizzano inoltre interventi informativi ed educativi nelle scuole. Il servizio è completamente gratuito e rivolto ai ragazzi dai 14 ai 20 anni. L'attività dei consultori giovani si svolge in orario pomeridiano in modo da consentire un più facile accesso alla popolazione adolescente. Al Consultorio ci si può recare direttamente senza appuntamento e senza bisogno di richiesta del medico o dei genitori. L'equipe di lavoro è costituita da varie figure professionali; il ginecologo, l'ostetrica, lo psicologo, l'assistente sociale, l'assistente sanitaria, l'infermiere professionale.
www.giovani.aslmn.it  
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PROGETTI PER ADOLESCENTI            
              
Sono numerosi i progetti rivolti agli adolescenti, organizzati sia dal pubblico che dall'associazionismo privato e che partono comunque dalla comune ottica di valorizzare e aiutare i giovani, di farli protagonisti di quella vita sociale di cui domani saranno gli attori principali:

  • nei centri aggregativi per adolescenti e preadolescenti i ragazzi possono incontrarsi e svolgere attività a loro congeniali, prima di tutte la musica. I centri svolgono spesso anche attività di doposcuola, di organizzazione di feste, giochi di animazione, attività espressive e manuali.
  • i Laboratori socio-educativi coinvolgono ragazzi dai 10 ai 15 anni e si propongono di fornire un supporto educativo ai giovani e anche alla famiglia e alla scuola, mediante l'aggregazione e la proposta di occasioni per manifestare e rielaborare il proprio vissuto utilizzando tecniche espressive e artistiche.
  • i servizi di Consulenza e sostegno per preadolescenti si offrono come consulenza e sostegno educativo e psicologico nei confronti dei ragazzi e delle loro famiglie.
  • le Borse Lavoro si collocano fra quei percorsi sperimentali di formazione e inserimento lavorativo, che assecondano le capacità, la creatività e le positive aspirazioni dei giovani soprattutto quelli a rischio di devianza, riducendo il divario di opportunità rispetto ai coetanei inseriti in contesti sociali più favorevoli.

http://www.alcenero.org/aggregazione/cag.htm
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CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
              
Il Centro di Aggregazione Giovanile (CAG) è un servizio socio-educativo rivolto ai minori caratterizzato da spazi aggregativi al cui interno è possibile svolgere, grazie al supporto di educatori professionali e animatori sociali, attività che favoriscano la socializzazione, la crescita personale e lo sviluppo delle capacità creative.
Inoltre, privilegiando il confronto e la conoscenza come strumenti di prevenzione, gli operatori del CAG rappresentano un aiuto concreto nell'affrontare i problemi dei ragazzi in ambito famigliare, scolastico e lavorativo.
Il tipo di intervento viene diversificato e personalizzato a seconda del contesto, delle risorse disponibili e, soprattutto, del tipo di utenti che lo frequentano (bambini, preadolescenti e adolescenti).
il CAG si pone nell'ottica dell'intervento di rete, coinvolgendo, dove possibile, le agenzie socio-educative del territorio (Scuole, Biblioteche, Oratori, Associazioni, ecc.)
Le attività possono prevedere momenti di aggregazione spontanea, attività di gruppo, uscite, tornei, feste, laboratori, ecc.
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CENTRI RICREATIVI DIURNI

I Centri Ricreativi Diurni svolgono attività ricreative e di tempo libero per una concreta politica di prevenzione e socializzazione per i minori che nel periodo di vacanza rimangono nel luogo di residenza.
I destinatari dei centri ricreativi diurni sono i minori dai 5 ai 14 anni. Possono essere accolti anche bambini di età inferiore ai 5 anni laddove vi sia una idonea dotazione di attrezzature e di personale; possono essere altresì accolti minori dai 14 ai 16 anni, purché il programma di attività, il personale e le attrezzature lo consentano.
Il Centro Ricreativo Diurno, oltre a svolgere funzione di assistenza e custodia, educa bambini e ragazzi alla vita di comunità, favorisce lo sviluppo e l’espressione delle capacità creative e la formazione culturale integrando il ruolo della famiglia e della scuola.
I programmi di attività ed i regolamenti interni prevedono forme di svago, impostando l’organizzazione al principio dell’autodisciplina comunitaria anche attraverso la formazione di piccoli gruppi di base omogenei per fasce di età. La figura portante del centro ricreativo diurno è l’operatore/animatore, il quale svolge la propria attività mediante l’attuazione del progetto educativo caratterizzato da intenzionalità e continuità volto a promuovere il pieno sviluppo delle capacità creative e di apprendimento.
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DOPOSCUOLA
Servizio finalizzato all'assistenza e al sostegno di bambini o ragazzi nel momento dello svolgimento dei doveri scolastici, alla socializzazione positiva tra coetanei e al supporto alle famiglie nella custodia dei figli durante il pomeriggio.
Le attività si articolano in diversi momenti che scandiscono il pomeriggio: accoglienza, spazio compiti, merenda/gioco libero, attività strutturata (laboratori, atelier, tornei, ecc.).
Gli educatori fanno particolare attenzione alle dinamiche gruppali e allo sviluppo dell'autonomia dei singoli nella gestione sia dei doveri scolastici che della propria persona.
Di particolare rilievo sono i momenti di confronto con genitori e, soprattutto, coi referenti del corpo docente delle classi interessate al fine di porre continuità tra il lavoro svolto al mattino dagli insegnanti e quello pomeridiano degli educatori.